Trasporto

Trasporti lunghi di cavalli: abbeveraggio, durata del viaggio e tempi di riposo secondo la normativa UE

Otto ore rappresentano il limite di base. I trasporti più lunghi sono vincolati a determinate condizioni. Scopri quali intervalli di abbeveraggio e tempi di riposo si applicano agli equidi domestici non registrati e quali regole speciali sono previste per puledri, trasporti ferroviari e marittimi.

Redazione di Equidara · 6 ottobre 2026 · 4 min di lettura

Cavallo che viene abbeverato alla rampa di un trasportatore di cavalli in un'area di sosta
Immagine generata dall'IA · Immagine illustrativa

Per gli equidi domestici, ad eccezione di quelli registrati, la durata massima del trasporto è generalmente di otto ore. Se sono soddisfatti i requisiti aggiuntivi del Capitolo VI del Regolamento (CE) 1/2005, tale durata può essere estesa. Per questi cavalli, sono previste fino a 24 ore di trasporto, con abbeveraggio ogni otto ore e, se necessario, alimentazione. Per i puledri non ancora svezzati e alimentati con latte, si applica una normativa specifica. I trasporti aerei sono esclusi da questa sezione.

Quali cavalli e trasporti sono coperti dalla normativa?

La base giuridica è l'Allegato I, Capitolo V, Sezione 1 del Regolamento (CE) 1/2005. Secondo la versione consolidata disponibile su PRIMAMCP, questa sezione riguarda gli equidi domestici, ad eccezione di quelli registrati. Tutti i limiti di tempo che seguono si riferiscono agli animali che rientrano in questa sezione.

Quando pianifichi il tuo trasporto, chiarisci prima se il tuo cavallo rientra tra gli animali coperti dalla normativa o se è un equide registrato. Non puoi semplicemente applicare i termini qui descritti agli equidi registrati. Non valgono neanche per i trasporti aerei.

Per l'inquadramento legale del tuo trasporto specifico, rivolgiti a un avvocato.

Otto ore come limite di base, trasporto più lungo a determinate condizioni

Il punto 1.2 limita la durata del trasporto a otto ore. Il punto 1.3 consente un prolungamento se sono soddisfatti i requisiti aggiuntivi del Capitolo VI.

Se viene utilizzato un veicolo secondo il punto 1.3, il punto 1.4, lettera c, prevede per gli equidi domestici coperti un massimo di 24 ore di trasporto. Durante questo periodo, gli animali devono essere abbeverati ogni otto ore e, se necessario, alimentati. Per i puledri non ancora svezzati, alimentati con latte, si applica invece la lettera a.

Per la tua pianificazione, distingui quindi tre limiti temporali:

Pausa di riposo specifica per i puledri non ancora svezzati

Per i puledri non ancora svezzati e alimentati con latte, che rientrano in questa sezione, si applica una sequenza diversa se viene utilizzato un veicolo secondo il punto 1.3. Dopo nove ore di trasporto, devono ricevere una pausa di riposo sufficiente di almeno un'ora. Questa pausa serve per l'abbeveraggio e, se necessario, per l'alimentazione. Successivamente, sono consentite altre nove ore di trasporto.

La regola delle 24 ore con abbeveraggio ogni otto ore non si applica quindi a questi puledri.

Dopo la durata del trasporto: scaricare e riposare per almeno 24 ore

Una volta raggiunta la durata di trasporto stabilita, gli animali che rientrano in questa sezione devono essere scaricati, nutriti e abbeverati. Successivamente, devono riposare per almeno 24 ore.

Questo tempo di riposo è diverso dall'assistenza durante il viaggio. L'obbligo include espressamente lo scarico. L'abbeveraggio durante il viaggio non sostituisce il tempo di riposo.

Regole speciali per treni e navi

Trasporto ferroviario

Per i trasporti ferroviari degli animali coperti, una durata di trasporto superiore a otto ore è generalmente inammissibile. Tuttavia, se sono soddisfatti i requisiti dei punti 1.3 e 1.4, ad eccezione dei requisiti relativi ai tempi di riposo, si applica la rispettiva durata di trasporto secondo il punto 1.4.

Trasporto marittimo e servizi di linea diretti

Nei trasporti marittimi, la durata del trasporto per gli animali coperti può superare le otto ore solo se sono soddisfatti i requisiti dei punti 1.3 e 1.4. Sono esclusi i requisiti relativi alla durata del trasporto e ai tempi di riposo.

Una regola speciale si applica ai servizi di linea diretti via nave tra due punti geografici della Comunità. Se i veicoli vengono caricati sulla nave senza scaricare gli animali, è richiesto un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle sue vicinanze. Ciò si applica a condizione che la durata del trasporto marittimo non sia conforme alle regole generali dei punti da 1.2 a 1.4.

Prolungamento limitato e regola per gli animali da macello

La durata del trasporto secondo i punti 1.3, 1.4 e 1.7 lettera b può essere prolungata di due ore nell'interesse degli animali. In tal caso, si deve tenere conto in particolare della vicinanza della destinazione. Non si tratta di un supplemento di tempo forfettario.

Per i trasporti di animali da macello, gli Stati membri possono prevedere una durata massima non prorogabile di otto ore, se il luogo di spedizione e il luogo di destinazione si trovano nel proprio territorio. Questa possibilità esiste fatti salvi i punti da 1.3 a 1.8. Questa sezione non stabilisce se uno Stato ne faccia uso.

Domande frequenti

Per quanto tempo possono essere trasportati i cavalli secondo questa sezione?

Per gli equidi domestici, ad eccezione di quelli registrati, la durata è generalmente di otto ore. Se viene utilizzato un veicolo secondo il punto 1.3 e sono soddisfatti i requisiti aggiuntivi del Capitolo VI, sono previste fino a 24 ore. Per i puledri non ancora svezzati e alimentati con latte si applica una normativa specifica. I trasporti aerei sono esclusi.

Con quale frequenza devono essere abbeverati i cavalli durante un trasporto più lungo?

Durante il trasporto secondo il punto 1.4, lettera c, gli equidi domestici coperti devono essere abbeverati ogni otto ore e, se necessario, alimentati. Il presupposto è l'utilizzo di un veicolo secondo il punto 1.3. Per i puledri non ancora svezzati e alimentati con latte si applica la lettera a.

Quale pausa si applica ai puledri non ancora svezzati e alimentati con latte?

Se rientrano in questa sezione e viene utilizzato un veicolo secondo il punto 1.3, devono ricevere una pausa di riposo sufficiente di almeno un'ora dopo nove ore, per l'abbeveraggio e, se necessario, l'alimentazione. Successivamente, sono consentite altre nove ore di trasporto.

I cavalli devono essere scaricati dal veicolo dopo la durata di trasporto stabilita?

Sì. Gli animali che rientrano in questa sezione devono essere scaricati, nutriti e abbeverati e riposare per almeno 24 ore.

Fonti

  1. Anhang I.13 REG_2005_1 – KAPITEL V ZEITABSTÄNDE FÜR DAS FÜTTERN UND TRÄNKEN SOWIE BEFÖRDERUNGSDAUER UND RUHEZEITEN 1. Hausequiden, Hausrinder, Hausschafe, Hausziegen und Hausschweine — // PRIMAMCP (Konsolidierte Fassung, Stand: 14.12.2019)

Scritto da Redazione di Equidara. Aggiornato al: 6 ottobre 2026.

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