Compila, stampa, firma — oppure stampa in bianco e compila a mano. Gratuito, anche senza account.
diritto italiano (Codice civile)
Modello secondo il diritto italiano (artt. 1470 e seguenti del Codice civile) – per la vendita tra privati, con le regole per il venditore professionale
Venditore
Nome e cognome · Luogo e data di nascita · Codice fiscale · Via e numero civico · CAP e comune · Stato · Telefono · E-mail
Acquirente
Nome e cognome · Luogo e data di nascita · Codice fiscale · Via e numero civico · CAP e comune · Stato · Telefono · E-mail
Le parti dichiarano di essere maggiorenni e pienamente capaci di agire. Chi firma per conto di un’altra persona o di una società lo indica accanto al nome e allega la procura.
Il venditore vende all’acquirente, che compra, il cavallo descritto qui sotto.
Nome del cavallo · Codice unico (UELN) · Numero del transponder (microchip) · Razza · Anno di nascita · Sesso · Mantello e segni particolari · Altezza al garrese (cm)
Secondo il passaporto (documento unico di identificazione a vita) e la Banca dati nazionale (BDN), il cavallo è:
Il venditore dichiara di essere l’unico proprietario del cavallo e che il cavallo è libero da diritti di terzi: non esistono comproprietari, pegni, sequestri, accordi di mezza fida o di uso da parte di altre persone, né conti di pensione, maniscalco o veterinario non pagati, salvo quanto indicato all’art. 6.
Prezzo in cifre (€) · Somma versata alla firma (€) · Prezzo in lettere · Saldo da pagare entro il
La somma versata alla firma vale come:
Il saldo si paga entro la data indicata sopra e comunque prima della consegna, nel modo seguente:
Estremi per il pagamento (es. IBAN del venditore)
Se l’acquirente non paga il saldo in tempo, il venditore può intimargli per iscritto di pagare entro un termine di almeno quindici giorni, avvisandolo che altrimenti il contratto sarà risolto (diffida ad adempiere, art. 1454 c.c.). Se il termine scade senza pagamento, il contratto è risolto; per la somma versata alla firma vale quanto scelto sopra.
Data della consegna · Luogo della consegna · Documenti e accessori consegnati con il cavallo
Il trasporto:
Altri accordi sul trasporto (costi, data, trasportatore)
In tutti gli altri casi i rischi di morte, malattia o perdita del cavallo per cause non imputabili alle parti passano all’acquirente con la consegna. Da quel momento l’acquirente paga pensione, alimentazione, maniscalco e veterinario e, come utilizzatore, risponde dei danni causati dal cavallo (art. 2052 c.c.). Conviene stipulare un’assicurazione di responsabilità civile per il cavallo prima di riceverlo.
Riserva della proprietà: il cavallo resta di proprietà del venditore fino al pagamento dell’intero prezzo (artt. 1523 e seguenti c.c.); i rischi passano comunque all’acquirente con la consegna. Verso i creditori dell’acquirente la riserva vale solo se il contratto ha data certa anteriore a un loro pignoramento, ad esempio grazie alla registrazione (artt. 1524 e 2704 c.c.).
Le parti concordano che il cavallo ha le seguenti qualità:
Qualità pattuite: addestramento, livello e uso previsto
Oltre a queste, il venditore non promette che il cavallo sia adatto a un uso particolare né che ottenga risultati nello sport o nell’allevamento. Il cavallo è un essere vivente: comportamento, salute e rendimento possono cambiare in qualsiasi momento, anche senza colpa di nessuno.
L’acquirente ha potuto vedere il cavallo, montarlo o farlo montare e informarsi sul suo stato.
Vizi, malattie precedenti e particolarità note al venditore
Il venditore dichiara di non aver taciuto nulla di ciò che conosce e che può contare per la decisione di acquisto, in particolare: interventi chirurgici, zoppie, coliche, malattie croniche, farmaci somministrati negli ultimi dodici mesi, squalifiche sportive e vizi come ticchio, ballo dell’orso, impennarsi o rifiutare il carico e la ferratura.
Ciò che è indicato in questo articolo è noto all’acquirente e non dà diritto alla garanzia (art. 1491 c.c.).
Visita pre-acquisto: data, veterinario, esami eseguiti
Le spese della visita sono a carico dell’acquirente, salvo diverso accordo.
L’esclusione della garanzia non vale se il venditore ha taciuto in mala fede vizi che conosceva (art. 1490, comma 2, c.c.), per i danni causati con dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.), per le qualità pattuite all’art. 5 e per le dichiarazioni degli artt. 2 e 6.
Se manca una qualità pattuita, l’acquirente può chiedere la risoluzione del contratto (art. 1497 c.c.). Deve denunciare il difetto per iscritto entro otto giorni dalla scoperta; l’azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.).
Alla consegna il venditore dà all’acquirente il passaporto originale del cavallo (documento unico di identificazione a vita) e i documenti indicati all’art. 4 (art. 1477, comma 3, c.c.). Il passaporto deve accompagnare il cavallo in ogni spostamento (art. 14 D.M. 30 settembre 2021).
Entro sette giorni dalla vendita il venditore comunica il passaggio di proprietà: per i cavalli iscritti a un libro genealogico all’ente che ha rilasciato il passaporto, per gli altri in BDN, anche tramite un delegato, allegando la dichiarazione di vendita firmata e una copia del suo documento d’identità (art. 5, comma 11, e allegato A, capitolo 17, D.M. 30 settembre 2021). L’acquirente fornisce i suoi dati e controlla che il passaporto venga aggiornato.
Gli spostamenti del cavallo vanno registrati in BDN dai responsabili delle stalle di partenza e di arrivo entro sette giorni, con il documento di accompagnamento compilato prima della partenza (art. 5, comma 6, D.M. 30 settembre 2021). L’iscrizione presso associazioni di razza o federazioni sportive si aggiorna a parte.
Non esistono accordi verbali. Modifiche e aggiunte valgono solo se fatte per iscritto. Se una clausola non è valida, il resto del contratto rimane valido.
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Se le parti vivono in Stati diversi, conviene indicare qui in modo espresso la legge applicabile e il giudice competente. Ogni parte riceve un originale firmato.
Approvazione specifica (artt. 1341 e 1342 c.c.): con le firme «per approvazione specifica» le parti approvano in particolare l’art. 3 (risoluzione per mancato pagamento, caparra), l’art. 4 (passaggio dei rischi), l’art. 7 (recesso dopo la visita) e l’art. 8 (esclusione della garanzia).
Avvertenza legale: Equidara mette a disposizione gratuitamente questo modello, redatto secondo il diritto italiano, come semplice orientamento. Non sostituisce una consulenza legale individuale. Se il prezzo o il valore del cavallo supera 20.000 €, se la visita veterinaria ha dato reperti rilevanti, se una delle parti vive all’estero o se vende un professionista, consigliamo di far controllare il contratto concreto da un avvocato. Equidara non è parte del contratto.
Modello secondo il diritto italiano (Codice civile) – per la vendita tra privati, anche con spedizione e periodo di prova
Venditore
Nome e cognome · Via e numero civico · CAP e comune · Stato · Telefono · E-mail
Acquirente
Nome e cognome · Via e numero civico · CAP e comune · Stato · Telefono · E-mail
Il venditore vende all’acquirente la sella descritta qui sotto, con gli accessori indicati.
Marca · Modello · Tipo (dressage, salto, misto, western …) · Misura del seggio · Apertura dell’arcione · Anno di fabbricazione · Numero di serie · Accessori compresi nella vendita
Il venditore dichiara di essere proprietario della sella e che su di essa non esistono diritti di terzi.
La sella è usata. Il suo stato, i danni noti e le riparazioni sono questi:
Stato, danni noti e riparazioni
L’acquirente ha potuto esaminare la sella o ha rinunciato a farlo. Se una sella vada bene per un certo cavallo dipende dal cavallo e non è una qualità della sella; si consiglia di farla controllare da un sellaio.
Prezzo in cifre (€) · Prezzo in lettere · Modalità di pagamento (es. bonifico, IBAN)
La sella resta di proprietà del venditore fino al pagamento dell’intero prezzo (art. 1523 c.c.). Il contante è ammesso solo sotto la soglia di legge (art. 49 d.lgs. 231/2007).
Consegna o spedizione: chi paga, come viene imballata
Se vende un professionista a un consumatore e la spedizione è organizzata dal venditore, i rischi passano solo quando l’acquirente riceve la sella (art. 63 Codice del consumo).
Giorni di prova
Se è prevista la prova: se entro il termine l’acquirente comunica per iscritto che la sella non gli va bene e la restituisce integra e pulita, il venditore gli rimborsa il prezzo; le spese di restituzione sono a carico dell’acquirente. Se entro il termine non comunica nulla, la sella si considera di suo gradimento e la vendita diventa definitiva (art. 1520, comma 3, c.c.).
Durante la prova la sella resta del venditore e l’acquirente risponde dei danni. La usa solo con il sottosella, con tempo asciutto, non in passeggiata sul bagnato e non nel salto.
Tra privati, per ciò che resta della garanzia, il difetto va denunciato per iscritto entro otto giorni dalla scoperta; l’azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.).
Non esistono accordi verbali. Modifiche e aggiunte valgono solo se fatte per iscritto. Se una clausola non è valida, il resto del contratto rimane valido.
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni parte riceve un originale firmato.
Approvazione specifica (artt. 1341 e 1342 c.c.): con le firme «per approvazione specifica» le parti approvano in particolare l’art. 5 (passaggio dei rischi), l’art. 6 (prova e gradimento tacito) e l’art. 7 (esclusione della garanzia).
Avvertenza legale: Equidara mette a disposizione gratuitamente questo modello, redatto secondo il diritto italiano, come semplice orientamento. Non sostituisce una consulenza legale individuale. Se il prezzo o il valore del cavallo supera 20.000 €, se la visita veterinaria ha dato reperti rilevanti, se una delle parti vive all’estero o se vende un professionista, consigliamo di far controllare il contratto concreto da un avvocato. Equidara non è parte del contratto.
Affidare un cavallo senza venderlo (artt. 1803 e seguenti del Codice civile): la proprietà resta al comodante
Comodante (proprietario del cavallo)
Nome e cognome · Luogo e data di nascita · Codice fiscale · Via e numero civico · CAP e comune · Stato · Telefono · E-mail
Comodatario (chi riceve il cavallo)
Nome e cognome · Luogo e data di nascita · Codice fiscale · Via e numero civico · CAP e comune · Stato · Telefono · E-mail
Le parti dichiarano di essere maggiorenni e pienamente capaci di agire. Chi firma per conto di un’altra persona o di una società lo indica accanto al nome e allega la procura.
Nome del cavallo · Codice unico (UELN) · Numero del transponder (microchip) · Razza · Anno di nascita · Sesso · Mantello e segni particolari · Altezza al garrese (cm) · Malattie, limitazioni e abitudini note
Il comodante dichiara che non gli sono noti altri problemi di salute o di comportamento del cavallo. Se conosce difetti del cavallo che possono causare danni a chi lo usa e non li comunica, deve risarcire i danni (art. 1812 c.c.).
Valore di stima (solo se scelto all’art. 2, €)
Il comodante consegna il cavallo al comodatario perché lo usi gratuitamente, con l’obbligo di restituirlo (comodato, art. 1803 c.c.). Il cavallo resta di proprietà del comodante, che conserva anche gli eventuali documenti di proprietà. Il passaporto accompagna il cavallo, come prescrive la legge (art. 14 D.M. 30 settembre 2021).
Data della consegna · Luogo della consegna · Attrezzatura e documenti consegnati · Dove sarà tenuto il cavallo (scuderia, indirizzo)
Il comodatario avvisa il comodante prima di ogni cambio di scuderia. Ogni spostamento va registrato in BDN dai responsabili delle stalle di partenza e di arrivo entro sette giorni, con il documento di accompagnamento compilato prima della partenza (art. 5, comma 6, D.M. 30 settembre 2021). Il comodato non è un passaggio di proprietà e non va comunicato come tale.
Il comodatario custodisce il cavallo con la diligenza del buon padre di famiglia e lo usa solo come concordato (art. 1804 c.c.):
Altri accordi sull’uso
Senza il consenso scritto del comodante il comodatario non può affidare il cavallo ad altre persone, darlo in mezza fida o prestarlo (art. 1804, comma 2, c.c.).
Dalla consegna il comodatario paga le spese ordinarie di mantenimento: pensione, alimentazione, maniscalco, sverminazioni, controlli dentali e cure di routine. Non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi del cavallo (art. 1808, comma 1, c.c.).
Per le spese veterinarie straordinarie la legge prevede il rimborso da parte del comodante solo se erano necessarie e urgenti (art. 1808, comma 2, c.c.). Le parti si accordano così:
Soglia per singola spesa veterinaria (€) · Ripartizione delle spese oltre la soglia
In caso di emergenza il comodatario chiama subito il veterinario e avvisa il comodante senza ritardo. L’eutanasia si decide solo insieme al comodante, salvo che il veterinario la ritenga necessaria subito per evitare sofferenze inutili e il comodante non sia raggiungibile.
Dei danni causati dal cavallo risponde il proprietario oppure chi se ne serve, per il tempo in cui lo ha in uso (art. 2052 c.c.). Serve quindi una copertura di responsabilità civile che protegga entrambe le parti:
Assicurazione RC: compagnia e numero di polizza
Il comodatario risponde dei danni al cavallo causati per sua colpa. Non risponde del deterioramento dovuto solo all’uso concordato (art. 1807 c.c.). Risponde invece anche della perdita per caso fortuito se usa il cavallo in modo diverso da quello concordato o lo trattiene oltre il termine (art. 1805, comma 2, c.c.).
Il comodatario informa subito il comodante di malattie gravi, incidenti, cambi di scuderia e della morte del cavallo. Il comodante può vedere il cavallo previo accordo.
Se il cavallo muore, la morte va registrata in BDN entro sette giorni e il passaporto va consegnato entro trenta giorni (art. 5, commi 8 e 9, D.M. 30 settembre 2021). Il comodatario se ne occupa insieme al responsabile della stalla e al comodante.
Durata fino al · Preavviso (settimane)
Se non sono indicati né una durata né un preavviso, il comodante può chiedere la restituzione in qualsiasi momento (art. 1810 c.c.). Anche prima della scadenza può chiederla subito se gli sopravviene un bisogno urgente e imprevisto (art. 1809, comma 2, c.c.), se il comodatario non custodisce bene il cavallo, lo usa in modo diverso da quello concordato o lo affida ad altri senza consenso (art. 1804, comma 3, c.c.), oltre al risarcimento del danno, e se il comodatario muore (art. 1811 c.c.).
Alla fine del comodato il comodatario restituisce il cavallo con il passaporto e l’attrezzatura ricevuta, nel luogo seguente:
Luogo della restituzione
Non esistono accordi verbali. Modifiche e aggiunte valgono solo se fatte per iscritto. Se una clausola non è valida, il resto del contratto rimane valido.
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per le controversie sul comodato, prima di rivolgersi al giudice le parti devono tentare la mediazione presso un organismo di mediazione (art. 5 d.lgs. 28/2010). Ogni parte riceve un originale firmato.
Approvazione specifica (artt. 1341 e 1342 c.c.): con le firme «per approvazione specifica» le parti approvano in particolare l’art. 2 (stima e rischio di perdita), l’art. 6 (responsabilità) e l’art. 8 (restituzione anticipata e preavviso).
Avvertenza legale: Equidara mette a disposizione gratuitamente questo modello, redatto secondo il diritto italiano, come semplice orientamento. Non sostituisce una consulenza legale individuale. Se il prezzo o il valore del cavallo supera 20.000 €, se la visita veterinaria ha dato reperti rilevanti, se una delle parti vive all’estero o se vende un professionista, consigliamo di far controllare il contratto concreto da un avvocato. Equidara non è parte del contratto.
Donazione con oneri (artt. 769 e 793 del Codice civile) – senza notaio vale solo per un cavallo di modico valore consegnato subito
Donante
Nome e cognome · Luogo e data di nascita · Codice fiscale · Via e numero civico · CAP e comune · Stato · Telefono · E-mail
Donatario (chi riceve il cavallo)
Nome e cognome · Luogo e data di nascita · Codice fiscale · Via e numero civico · CAP e comune · Stato · Telefono · E-mail
Le parti dichiarano di essere maggiorenni e pienamente capaci di agire. Chi firma per conto di un’altra persona o di una società lo indica accanto al nome e allega la procura.
Nome del cavallo · Codice unico (UELN) · Numero del transponder (microchip) · Razza · Anno di nascita · Sesso · Mantello e segni particolari · Altezza al garrese (cm) · Valore indicativo del cavallo (€) · Malattie, limitazioni e abitudini note
In Italia la donazione deve essere fatta, a pena di nullità, con atto pubblico davanti a un notaio e a due testimoni (art. 782 c.c.; art. 48 legge 16 febbraio 1913, n. 89). Fa eccezione la donazione di modico valore di un bene mobile: è valida anche senza notaio se il bene viene consegnato (art. 783 c.c.). Se il valore è modico si valuta anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
Il donante dona al donatario, che accetta, il cavallo descritto all’art. 2. Non è previsto alcun corrispettivo.
Data della consegna · Luogo della consegna · Documenti e attrezzatura consegnati
Con la consegna il cavallo diventa di proprietà del donatario. Entro sette giorni il donante comunica la cessione: per i cavalli iscritti a un libro genealogico all’ente che ha rilasciato il passaporto, per gli altri in BDN (art. 5, comma 11, D.M. 30 settembre 2021). Il donatario fornisce i suoi dati e controlla che il passaporto venga aggiornato.
Il donante risponde solo per dolo o colpa grave (art. 789 c.c.). Per i vizi del cavallo risponde solo se ha agito con dolo (art. 798 c.c.). Le malattie, limitazioni e abitudini indicate all’art. 2 sono note al donatario.
La donazione è gravata dagli oneri scelti qui sotto (art. 793 c.c.). Il donatario è tenuto ad adempierli nei limiti del valore del cavallo ricevuto.
Durata del divieto di cessione (anni) · Uso consentito e limiti
Se non è indicata una durata, il divieto di cessione vale per dieci anni dalla consegna. Le parti lo ritengono giustificato dall’interesse del donante al benessere del cavallo (art. 1379 c.c.).
Se il donatario non adempie un onere dell’art. 6, il donante o i suoi eredi possono chiedere la risoluzione della donazione e la restituzione del cavallo (art. 793, comma 4, c.c.). L’adempimento degli oneri può essere chiesto dal donante e da chiunque vi abbia interesse (art. 793, comma 3, c.c.).
Penale (€)
Le parti sanno che, se il donatario vende il cavallo nonostante il divieto, la vendita resta valida verso chi lo compra: il divieto di alienazione ha effetto solo tra le parti (art. 1379 c.c.). Al donante restano la risoluzione, il risarcimento del danno e la penale.
Restano salvi i casi di revocazione previsti dalla legge per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (artt. 800 e seguenti c.c.), ai quali non si può rinunciare in anticipo (art. 806 c.c.).
Dalla consegna il donatario paga tutte le spese del cavallo, tra cui pensione, alimentazione, maniscalco e veterinario, e risponde dei danni causati dal cavallo (art. 2052 c.c.). Dalla consegna stipula un’assicurazione di responsabilità civile per il cavallo.
Non esistono accordi verbali. Modifiche e aggiunte valgono solo se fatte per iscritto. Se una clausola non è valida, il resto del contratto rimane valido.
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni parte riceve un originale firmato.
Approvazione specifica (artt. 1341 e 1342 c.c.): con le firme «per approvazione specifica» le parti approvano in particolare l’art. 5 (limiti di responsabilità del donante), l’art. 6 (limiti alla cessione del cavallo) e l’art. 7 (risoluzione e penale).
Avvertenza legale: Equidara mette a disposizione gratuitamente questo modello, redatto secondo il diritto italiano, come semplice orientamento. Non sostituisce una consulenza legale individuale. Se il prezzo o il valore del cavallo supera 20.000 €, se la visita veterinaria ha dato reperti rilevanti, se una delle parti vive all’estero o se vende un professionista, consigliamo di far controllare il contratto concreto da un avvocato. Equidara non è parte del contratto.